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DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 385

Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-7-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1998)
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Testo in vigore dal:  23-7-1996 al: 21-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la realizzazione dei progetti ammessi nell'ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato con delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, nonché di interventi urgenti nelle aree depresse;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a prelevare dal conto corrente di tesoreria n. 20111 denominato "Cassa depositi e prestiti - Contributi FESR ai comuni", le somme disponibili necessarie per il pagamento del contributo comunitario a fronte dell'intero importo degli stati di avanzamento dell'intervento e dello stato finale purché presentati entro il 30 settembre 1996, dandone comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al fine della ratificazione della spesa mediante lettera di conferma.
2. Il limite del 90% delle risorse impegnate di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1991, n. 209, è soppresso.
3. Il Ministero del tesoro autorizza, in via preventiva e generale per i decreti concessivi emessi, la Cassa depositi e prestiti a disporre la liquidazione delle spese documentate sugli stati di avanzamento dell'intervento, comprensive di quelle per varianti e per le compensazioni di spese previste, sempre nel limite della spesa totale ammessa ai benefici della legge 28 novembre 1980, n. 784.
4. I comuni e loro concessionari che hanno terminato, ma non ancora collaudato le opere, al fine di utilizzare i contributi comunitari nel termine prescritto, devono presentare alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 settembre 1996, lo stato finale di spesa compiutamente documentato e corredato da dichiarazione giurata del direttore dei lavori e, ove nominato, dell'ingegnere capo che attesti la regolare esecuzione e la veridicità delle voci esposte.
5. La Cassa depositi e prestiti, esperita la relativa istruttoria, liquida, avvalendosi delle disponibilità esistenti sui conti correnti di Tesoreria, le somme relative al saldo totale, somme che saranno considerate erogazioni definitive a tutti gli effetti solo dopo il completamento della documentazione finale di spesa e relativa istruttoria per l'approvazione degli atti di collaudo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dopo il decreto del Ministro del tesoro.
6. Le garanzie rilasciate dal concessionario del buon esito del collaudo continuano ad avere efficacia fino all'approvazione del collaudo finale.
7. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decandenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 30 settembre 1997.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.