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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 362

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonchè misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/7/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  25-7-1996 al: 26-9-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 30 novembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento indica le misure generali di lotta da applicarsi nell'eventualità dell'insorgenza di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I.
2. Tutti i provvedimenti adottati in materia di lotta contro le malattie di cui all'allegato I devono essere trasmessi in copia, con la massima urgenza, al Ministero della sanità, alle regioni e alle province autonome.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "azienda": qualsiasi stabilimento agricolo o di altro genere nel quale sono tenuti o allevati animali;
b) "animale": qualsiasi animale domestico appartenente ad una specie che potrebbe essere direttamente infettata o qualsiasi vertebrato selvatico che potrebbe contribuire alla propagazione agendo da vettore o da "serbatoio" dell'infezione;
c) "vettore": qualsiasi animale vertebrato o invertebrato atto a trasmettere e diffondere l'agente della malattia per via meccanica o biologica;
d) "proprietario o allevatore": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che possegga o detenga gli animali o sia incaricata di allevarli;
e) "periodo di incubazione": il lasso di tempo che intercorre tra l'esposizione all'agente patogeno e l'insorgere dei sintomi clinici; la durata di tale periodo, per ciascuna malattia, è quella indicata nell'allegato I;
f) "conferma dell'infezione": la dichiarazione fatta dall'autorità competente della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermarne la presenza in base a risultati clinici o epidemiologici;
g) "autorità competente": il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
h) "veterinario ufficiale": il medico veterinario designato dall'autorità competente.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei deereti del Presidente della Repubblica
é sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione così recita:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo
dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e nel fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione delle Camere dei disegni di
legge di inziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesta costituito secondo legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri art. 17, comma 1,
lettera a), della suddetta legge così recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolarmente per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi:
(Omissis)".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge così
recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare). - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare
in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1,
lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della
medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono
sottoposti al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della
presente legge".
- La direttiva 91/685/CEE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 377 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 80/217/CEE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 47 del 21 febbraio 1980.
- La decisione 93/384/CEE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 166 dell'8 luglio 1993.
- Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riguarda
l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
- Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, riguarda il
regolamento di polizia veterinaria.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, riguarda
l'istituzione del servizio sanitario nazionale.




Note all'art. 1:
- Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1978, n. 833, vedi nelle note alle premesse.
- Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, concerne l'attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.