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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 febbraio 1996, n. 312

Regolamento per l'applicazione della legge 12 agosto 1993, n. 313, riguardante il rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-6-1996
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vigente al 07/05/2024
Testo in vigore dal: 27-6-1996
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827;
  Vista  la legge 12 agosto 1993, n. 313, concernente il rimborso del
capitale di titoli di  Stato  al  portatore  sottratti,  distrutti  o
smarriti  e,  in particolare, l'art. 4 che prevede l'emanazione di un
decreto ministeriale per l'applicazione di detta legge;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e
ravvisata  l'opportunita'  di  adottare,  in sostituzione del decreto
ministeriale 30 marzo  1994,  apposito  regolamento  attuativo  della
citata legge n. 313 del 1993;
  Udito   il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  289/95  espresso
nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata,  a  norma  dell'art.  17,  comma 3, della citata legge n.
400/1988, con nota n. 600470/19 dell'8 febbraio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni riguardanti il rimborso del capitale  di  titoli
di  Stato  al  portatore sottratti, distrutti o smarriti, di cui alla
legge 12 agosto 1993, n. 313, si applicano ai titoli della specie non
prescritti alla data di entrata in vigore di detta legge.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  della  legge 12 agosto 1993, n. 313, e' il
          seguente:
             "Art. 1. - 1. L'art. 51 del testo unico delle  leggi  in
          materia  di  debito  pubblico,  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n.  1343,  ed
          aggiornato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
          marzo 1984, n. 74, e' sostituito dal seguente:
             'Art. 51  (Titoli  al  portatore).  -  1.  I  titoli  al
          portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.
              2.  Non  si  rilasciano  duplicati  o  altri  documenti
          equipollenti di titoli al portatore smarriti,  sottratti  o
          distrutti.  Tuttavia  chi abbia denunciato al Ministero del
          tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio  secondo,
          ovvero  ad  uno  degli  uffici  indicati  nell'art.  71, lo
          smarrimento, la sottrazione o la distruzione di  un  titolo
          di  debito  pubblico  al  portatore,  prima  della  data di
          rimborsabilita' puo', anche prima del decorso  del  termine
          di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia
          fidejussoria  a  favore  dell'amministrazione, chiederne il
          pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro  sei
          mesi dalla predetta denuncia.
              3.  Qualora  sia  decorso  il  termine di prescrizione,
          senza che il titolo risulti rimborsato, il termine  per  la
          presentazione     dell'istanza    di    rimborso    decorre
          dall'avvenuta prescrizione.
              4. In tale caso, per il  periodo  di  prescrizione  dei
          titoli  e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli
          interessi calcolati al tasso legale vigente.
              5. In nessun caso sono ammessi  sequestri,  impedimenti
          od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.
              6.  L'amministrazione  di cui al comma 2 riconosce come
          proprietario dei titoli corrispondenti  a  tali  iscrizioni
          soltanto il portatore di essi'.
             Art. 2. - 1. Dopo il numero 1) dell'art. 2948 del codice
          civile e' inserito il seguente:
              '1-bis)  il  capitale  nominale  dei  titoli del debito
          pubblico emessi al portatore'.
             Art. 3.  -  1.  Per  i  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
          portatore  smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 1.
             Art. 4.  -  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  con  proprio
          decreto,  da  emanarsi  entro  il termine di sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  detta  le
          disposizioni per l'applicazione della legge stessa".