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DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 298

Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di istituti zooprofilattici sperimentali, nonchè in materia veterinaria e sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1997)
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Testo in vigore dal:  3-6-1996 al: 2-8-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di proroga, in via transitoria, degli organi di amministrazione degli istituti zooprofilattici sperimentali;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di determinare sanzioni e di individuare uffici competenti nella materia dei controlli veterinari di coordinamento comunitario, nonché di stabilire disposizioni circa i termini per l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione dei rifiuti di origine animale e di produzione dei prodotti a base di carne;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: "in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale o almeno sovraregionale";
b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: "province autonome" sono inserite le seguenti: "e la regione interessata";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "in analogia con le disposizioni";
d) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
" 2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.";
e) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:
" 1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 settembre 1996 è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti.";
g) all'articolo 6 nella rubrica le parole: "di base" sono sostituite dalla seguente: "corrente";
h) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: ", sia corrente, che finalizzata,";
i) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata" sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base,";
l) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi" sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";
m) all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:
a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare
alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto;
b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della
ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale;
c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario.";
n) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto 'Gaslinì di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi del vigente statuto, è integrata da un rappresentante del Ministero della sanità in sostituzione di quello della unità sanitaria locale competente per territorio.".
2. Al fine di avviare il processo di aziendalizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico, i commissari straordinari preposti ai predetti istituti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 224, esercitano, fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione degli istituti stessi, le relative attribuzioni con i poteri del direttore generale dell'azienda ospedaliera di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.