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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 29 dicembre 1995, n. 591

Regolamento recante la proroga del termine di applicazione della disciplina recata dal regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva, adottato con decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1996
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 9-6-1996
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli
398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla  prevenzione
ed  alla  eliminazione  dei  disturbi  alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
  Visto il regolamento di attuazione della legge 6  agosto  1990,  n.
223,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255;
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992,  n.  476  "Attuazione
della  direttiva  89/336/CzEE  del  Consiglio  del  3 maggio 1989, in
materia di  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
relative   alla  compatibilita'  elettromagnetica,  modificata  dalla
direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992";
  Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311, che approva  il
regolamento  per  l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione
sonora   a   modulazione   di   ampiezza,   dei   trasmettitori    di
radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori
di radiodiffusione televisiva;
  Sentito  il  parere  espresso dal Consiglio superiore tecnico delle
poste e delle telecomunicazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1995;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
GM/92896/4219/2›/DL/PON del 24 ottobre 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 marzo
1994,  n. 311, fino al 31 dicembre 1995 e' consentita la costruzione,
l'importazione nel territorio nazionale a scopo di commercio, l'uso e
l'esercizio dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione
di  ampiezza,  dei  trasmettitori   di   radiodiffusione   sonora   a
modulazione  di  frequenza  e  dei  trasmettitori  di radiodiffusione
televisiva sprovvisti del contrassegno di omologazione  previsto  dal
citato decreto 9 marzo 1994, n. 311.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 29 dicembre 1995
                                   Il Ministro delle poste
                                  e delle telecomunicazioni
                                           GAMBINO
    Il Ministro dell'industria
 del commercio e dell'artigianato
               CLO'
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
 Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1996
 Registro n. 4 Poste, foglio n. 1
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  319  del  testo   unico   delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973,
          n. 156, e' il seguente:
             "Art. 319 (Norme tecniche per gli impianti). - Tutti gli
          impianti in concessione o altrimenti autorizzati,  compresi
          quelli  eseguiti  a cura delle amministrazioni dello Stato,
          devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed
          essere   costituiti   esclusivamente   da   apparecchiature
          omologate  o autorizzate dall'Amministrazione delle poste e
          delle telecomunicazioni".
             - Il testo dell'art. 398 del medesimo testo unico  delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973,
          n. 156, come sostituito dall'art. 1 della legge  22  maggio
          1980, n. 209, e' il seguente:
             "Art.  398.  -  E'  vietato  costruire  od importare nel
          territorio  nazionale,  a  scopo  di  commercio,  usare  od
          esercitare,   a  qualsiasi  titolo,  apparati  od  impianti
          elettrici,  radioelettrici  o  linee  di  trasmissione   di
          energia  elettrica non rispondenti alle norme stabilite per
          la prevenzione e per  la  eliminazione  dei  disturbi  alle
          radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
             All'emanazione  di dette norme, che determinano anche il
          metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza,  si
          provvede  con  decreto  del  Ministro  delle  poste e delle
          telecomunicazioni,   di   concerto    con    il    Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  in
          conformita' alle direttive delle Comunita' europee.
             L'immissione in commercio e l'importazione  a  scopo  di
          commercio  dei  materiali  indicati  nel  primo  comma sono
          subordinate  al  rilascio  di  una  certificazione,  di  un
          contrassegno,  di  una  attestazione  di rispondenza ovvero
          alla  presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei
          modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
             Con  decreto  del   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni,    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   e'
          effettuata  la  designazione degli organismi o dei soggetti
          che  rilasciano  i  contrassegni   o   gli   attestati   di
          rispondenza previsti dal precedente comma".
             -  Il  testo  dell'art. 399 del sopra citato testo unico
          delle  disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di
          bancoposta   e   di   telecomunicazioni,   come  sostituito
          dall'art. 4 della legge 22  maggio  1980,  n.  209,  e'  il
          seguente:
             "Art.  399. - Chiunque contravvenga alle disposizioni di
          cui  al  precedente  art.  398  e'  punito   con   sanzione
          amministrativa da lire quindicimila a lire trecentomila.
             Qualora  il contravventore appartenga alla categoria dei
          costruttori o degli  importatori  di  apparati  o  impianti
          elettrici   o   radioelettrici,   si  applica  la  sanzione
          amministrativa da lire cinquantamila  a  lire  un  milione,
          oltre  alla  confisca  dei prodotti e delle apparecchiature
          non conformi alla certificazione di rispondenza di  cui  al
          precedente art. 398".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.