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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 marzo 1994, n. 311

((Regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora)) a modulazione di ampiezza, dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e dei trasmettitori di radiodiffusione televisiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 08/06/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1994)
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Testo in vigore dal:  13-6-1994
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IL MINISTRO DELLE POSTE

E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;
(( Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; ))
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992";
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/79641/4z219/DL/Pon del 19 gennaio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto delle regole
1. Le presenti regole tecniche stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di ampiezza, i trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza ed i trasmettitori di radiodiffusione televisiva per il rilascio dell'omologazione.