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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 241

Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/06/2011)
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Testo in vigore dal:  19-5-1996 al: 28-6-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 7 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, recante attuazione delle direttive 91/321/CEE, della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE, del Consiglio del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso i Paesi terzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazioneverso Paesi terzi.
1. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Ministro della sanita del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 8 del decreto del Ministro della sanità del 6 aprile 1994, n. 500, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia

ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

GUZZANTI, Ministro della sanità

CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 146/1994 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993". Si trascrive il testo del relativo art. 7:
"Art. 7 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della presente legge".
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500 (Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi), è il seguente:
"Art. 4 (Produzione). - 1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati.
2. Gli alimenti di proseguimento devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione del lattante, dopo il compimento del quarto mese di vita, sia confermata da dati scientifici universalmente accettati.
3. L'impiego degli ingredienti alimentari nella produzione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I e II al regolamento.
4. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze riportate nell'allegato III al regolamento al fine di soddisfare i requisiti relativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e altri composti azotati e altre sostanze con un particolare scopo nutritivo.
5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n. 225, e successive modificazioni, emanato ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
6. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato I al regolamento.
7. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato II al regolamento.
8. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua".
"Art. 6 (Etichettatura). - 1. La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), è, rispettivamente, 'alimento per lattantì e 'alimenti di proseguimentò. Tuttavia nel caso di alimenti prodotti interamente con proteine di latte vaccino la denominazione è, rispettivamente, 'latte per lattantì e 'latte di proseguimentò.
2. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:
a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;
b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto sia somministrato ai soggetti di oltre quattro mesi di età, il loro fabbisogno globale di ferro va soddistatto con ulteriori fonti;
c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei soggetti di età superiore ai quattro mesi e che non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi quattro mesi di vita;
d) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico, espresso in kcal e kJ, nonché del tenore di proteine, carboidrati e lipidi per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
e) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate negli allegati I e II al presente regolamento e, se del caso, del contenuto medio di colina, di inositolo e di carnitina per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, le istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata.
3. L'etichettatura degli alimenti per lattanti comporta, inoltre, le seguenti indicazioni:
a) una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno;
b) una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia oppure di altre persone qualificate nel settore della maternità e dell'infanzia.
4. L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non deve fornire informazioni che scoraggino l'allattamento al seno e fare esplicito riferimento alle diciture 'umanizzatò, 'maternizzatò o ad espressioni analoghe; tuttavia il termine 'adattatò può essere usato soltanto in conformità a quanto previsto dal comma 7 e dall'allegato IV, punto 1, del regolamento.
5. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere precedute dalla dicitura 'avvertenza importantè o da diciture equivalenti.
6. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti, né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto, ad eccezione delle illustrazioni che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione prima del consumo.
7. L'etichettatura degli alimenti per lattanti, tuttavia, può riportare indicazioni relative alla particolare composizione dell'alimento solo quando ricorrano le condizioni previste nell'allegato IV del regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alla presentazione dei prodotti all'ambiente nel quale sono esposti per la vendita e alla pubblicità".
"Art. 7 (Pubblicità alimenti per lattanti). - 1. La pubblicità degli alimenti per lattanti può essere effettuata solo attraverso pubblicazioni specializzate in puericultura e attraverso pubblicazioni scientifiche. Essa è comunque soggetta alle condizioni previste dall'art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e può fornire solamente informazioni a carattere scientifico e concreto che non facciano, in ogni caso, intendere o avvalorare la tesi che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno.
2. Non è consentita la pubblicità in ogni sua forma nei punti di vendita, nonché la distribuzione di campioni ovvero il ricorso ad altri sistemi diretti a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio.
3. Sono comprese nella fase del commercio al dettaglio, ai sensi del presente regolamento, la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto.
4. I produttori e le persone aventi titolo alla distribuzione degli alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario ovvero attraverso gli operatori sanitari, campioni gratuiti o a basso prezzo o altri omaggi".
"Art. 8 (Materiale informativo e didattico). - 1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dal presente regolamento, qualora sia destinato alle gestanti e alle madri dei lattanti e dei bambini, deve fornire precise informazioni su:
a) benefici e superiorità dell'allattamento al seno;
b) allattamento materno, preparazione all'allattamento al seno e modalità per assicurarne la continuazione;
c) eventuali conseguenze negative per l'allattamento al seno derivanti dall'introduzione dell'allattamento artificiale parziale;
d) difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;
e) corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti.
2. Il materiale informativo di cui al comma 1, qualora contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e deve, altresì, fornire informazioni su:
a) conseguenze sociali e finanziarie sulla utilizzazione degli alimenti per lattanti;
b) rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati all'utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti.
3. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore.
4. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria e approvate dal competente organo dell'unità sanitaria locale. Dette attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o ragione sociale o marchio dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti.
5. Le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso prezzo a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita ed alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario della istituzione o organizzazione e a condizione che siano destinate ad uso esclusivamente interno in confezioni appositamente predisposte ed etichettate e limitate ai lattanti alimentati con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza".
"Art. 9 (Esportazione). - 1. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), destinati all'esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal Paese importatore, a quanto previsto:
a) dagli articoli 4, 5 e 10 del regolamento oppure dalle norme del Codex Alimentarius 'Codex STAN 72/1981' e 'Codex STAN 156/1987';
b) dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento;
c) dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento si applicano anche alla presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma, l'aspetto, l'imballaggio e i materiali di confezionamento usati".