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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 gennaio 1996, n. 233

Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: "Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia".

note: Entrata in vigore del decreto: 30/4/1996
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Testo in vigore dal: 30-4-1996
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge   30   ottobre  1995,  n.  451  recante:
"Disposizioni urgenti per l'ulteriore  impiego  del  personale  delle
Forze  armate  in  attivita'  di  controllo della frontiera marittima
nella regione Puglia";
  Visto il  comma  1  dell'art.  2  del  suddetto  decreto-legge  che
autorizza   a  sostenere  oneri  per  l'effettuazione  di  interventi
straordinari a carattere umanitario in favore di gruppi di  stranieri
in  stato  di  indigenza  limitatamente al tempo necessario alla loro
identificazione  o  alla  loro  espulsione  nonche'  per  l'eventuale
istituzione,  lungo  la  frontiera marittima delle coste pugliesi, di
tre centri di accoglienza;
  Visto, inoltre, il successivo comma 3 del citato art. 2 che prevede
che i criteri e le modalita' di utilizzo e di erogazione dei fondi in
questione siano determinati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del  tesoro,  da  emanarsi  in  deroga  alle
disposizioni vigenti in materia di preventivo parere del Consiglio di
Stato;
  Sentita  la  regione  Puglia,  limitatamente  a quanto disposto dal
comma 1 dell'art. 2;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con la nota n. 18361/70 in data 21 novembre 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Destinatari e durata degli interventi
  1.  Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi
di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio  nazionale  in
condizione   di  non  regolarita'  e  privi  di  qualsiasi  mezzo  di
sostentamento, sono finanziati interventi  straordinari  a  carattere
assistenziale,   alloggiativo  ed  igienico-sanitario  per  il  tempo
strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Si   riporta  di  seguito  il  testo  integrale  del
          dispositivo del D.L.  30 ottobre 1995, n. 451,  convertito,
          senza modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563:
             "Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31
          ottobre  1995,  i  prefetti  delle  province  della regione
          Puglia sono autorizzati  ad  avvalersi  di  contingenti  di
          personale  militare  per  lo  svolgimento  di  attivita' di
          controllo della frontiera marittima per  esigenze  connesse
          con   il   fenomeno   dell'immigrazione  clandestina  nelle
          medesime province. Al personale  militare  impiegato  nelle
          predette   attivita'  sono  attribuite  le  funzioni  e  le
          indennita' rispettivamente previste dall'art. 1 e dall'art.
          3 del decreto-legge 27 luglio 1992, n. 349, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n.  386,  con
          l'osservanza delle modalita' indicate dai medesimi articoli
          e dall'art. 2 dello stesso decreto.
             Art.  2.  -  1. Per far fronte a situazioni di emergenza
          connesse con le attivita' di controllo indicate all'art.  1
          e  che  coinvolgono  gruppi di stranieri privi di qualsiasi
          mezzo di sostentamento ed in attesa  di  identificazione  o
          espulsione  e'  autorizzata,  per ciascuno degli anni 1995,
          1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi,  da  destinarsi
          anche  alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno,
          sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la
          frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di
          prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri.
          Al relativo onere, da  imputare  ad  apposito  capitolo  da
          istituire   nello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'interno,  si   provvede   mediante   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  per  l'anno 1995, al capitolo 4295
          del medesimo stato di previsione e corrispondenti  capitoli
          per gli anni successivi.
             2.  Gli  interventi previsti dal comma 1 sono effettuati
          con le stesse modalita' e con le risorse ivi  indicate  per
          fronteggiare  situazioni  di emergenza che si verificano in
          altre aree del territorio nazionale.
             3. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro, da adottarsi nel termine di
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto,  sono  determinati  i  criteri  e  le modalita' di
          utilizzo e di erogazione dei fondi per  l'attuazione  degli
          interventi  straordinari  di  cui  al  comma 1. In deroga a
          quanto stabilito dall'art. 17,  comma  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al
          presente  comma  non  e'  richiesto  il  previo  parere del
          Consiglio di Stato.
             Art.  3.  -  1.  All'onere   derivante   dall'attuazione
          dell'art.  1  del  presente decreto, valutato in lire 5.097
          milioni per l'anno finanziario 1995, si  provvede  mediante
          riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo 6856
          dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  per
          l'anno  medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto
          a  lire  3.823  milioni,   l'accantonamento   relativo   al
          Ministero  di  grazia  e  giustizia  e  quanto a lire 1.274
          milioni,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero   degli
          affari esteri.
             2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             Art. 4. - 1. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il
          giorno   stesso  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
          Camere per la conversione in legge".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere.  Tali regolamenti per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".