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DECRETO-LEGGE 26 aprile 1996, n. 223

Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turisticoricreativo.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-4-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal:  29-4-1996 al: 28-6-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilità di avvalersi delle capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuità delle attività da queste espletate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31 dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie.