stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1996
nascondi
vigente al 26/04/2023
Testo in vigore dal: 16-4-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  che
hanno  delegato  il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE
del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce  le  modalita'  di
esercizio  del  diritto  di  voto  e  di  eleggibilita' alle elezioni
comunali per i cittadini  dell'Unione  che  risiedono  in  uno  Stato
membro di cui non hanno la cittadinanza;
  Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 1996;
  Sulla proposta dei Ministri del  bilancio  e  della  programmazione
economica  incaricato  del  coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con
i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito
indicati "cittadini dell'Unione" -  che  intendono  partecipare  alle
elezioni   per   il   rinnovo   degli   organi  del  comune  e  della
circoscrizione in cui sono residenti, devono  presentare  al  sindaco
domanda  di  iscrizione  nella  lista  elettorale aggiunta, istituita
presso lo stesso comune.
  2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
    a) la cittadinanza;
    b)  l'attuale  residenza  nonche'  l'indirizzo  nello  Stato   di
origine;
    c)  la  richiesta  di  iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente nel comune, sempreche' non siano gia' iscritti;
    d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista  elettorale
aggiunta.
  3.  Alla  domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di
un documento di identita' valido, resa a norma della legge 4  gennaio
1968, n. 15.
  4.  Il  personale  diplomatico  e  consolare  di  uno  Stato membro
dell'Unione, nonche' il relativo personale dipendente, puo'  chiedere
direttamente  l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune
in cui ha  sede  l'ufficio  diplomatico  o  consolare,  con  espressa
dichiarazione  di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte
di altro comune.
  5.  L'iscrizione  nelle  liste  elettorali  aggiunte  consente   ai
cittadini  dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione
del sindaco, del consiglio del comune e  della  circoscrizione  nelle
cui  liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale
nomina a componente della  giunta  del  comune  in  cui  sono  eletti
consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
  6.  Per  i  cittadini  dell'Unione  che chiedono l'iscrizione nelle
liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  5  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, come sostituito
dall'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  luglio
1988, n. 295.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - La direttiva CEE n. 94/80 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 368 del 31
          dicembre 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 44  dell'8  giugno  1995,  2a  serie
          speciale.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio
          1996, n.   52,  recante:  "Disposizioni  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e' il seguente:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco  di  cui all'allegato A.  Ove ricorrano deleghe
          al Governo per l'emanazione di decreti legislativi  recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comunitarie o  sia  prevista  l'emanazione  di  regolamenti
          attuativi,  tra  i  principi  e i criteri generali dovranno
          sempre essere previsti quelli  della  piena  trasparenza  e
          della  imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
          di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
          una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei  modi
          opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
             2.  Se  per  effetto di direttive notificate nel secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante   da   direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato A e' modificata  senza  che  siano  introdotte
          nuove  norme  di  principio,  la  scadenza  del  termine e'
          prorogata di sei mesi.
             3.  I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          dell'Unione  europea,  congiuntamente   ai   Ministri   con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la materia e di
          concerto con i Ministri degli affari esteri,  di  grazia  e
          giustizia e del tesoro, se non proponenti.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a  seguito  di  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al  comma
          1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il   parere   delle
          commissioni  competenti per materia. Decorso tale termine i
          decreti sono adottati. Qualora il termine previsto  per  il
          parere   delle   commissioni   scada   nei   trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1  o
          al  comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
          e' prorogata di novanta giorni.
             5. Entro i due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge il Governo puo' emanare disposizioni
          integrative e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri   direttivi  da  essa  fissati,  con  la  procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
             "Art.  11  (Recepimento  della  direttiva  94/80/CE  del
          Consiglio  sull'elettorato  attivo  e passivo dei cittadini
          dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni
          per l'elezione dei consigli comunali). -  1.  La  direttiva
          94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce
          le  modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  voto  e  di
          eleggibilita'  alle  elezioni  comunali  per  i   cittadini
          dell'Unione  che  risiedono  in uno Stato membro di cui non
          hanno   la   cittadinanza,   e'   integralmente    recepita
          nell'ordinamento.
             2.  Al  fine  di  dare  concreta  attuazione  alle norme
          previste  dalla  direttiva,  il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, disposizioni aventi valore  di
          legge,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e criteri
          direttivi:
               a)  nell'assicurare  il   diritto   di   voto   e   di
          eleggibilita'   alle  elezioni  dei  consigli  comunali  ai
          residenti nello Stato italiano, cittadini  di  altri  Stati
          dell'Unione,  che  non posseggano la cittadinanza italiana,
          prevedere che i medesimi presentino al sindaco  del  comune
          di  residenza  entro  congruo  termine, anteriore alla data
          fissata  per  la  consultazione  elettorale,   domanda   di
          iscrizione  ad  apposita lista aggiunta istituita presso il
          comune,  dichiarando:  1)  la  volonta'  di  esercitare  il
          diritto  di  voto;  2)  la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel
          comune di  residenza;  conseguentemente  prevedere  che  il
          comune  di  residenza  iscriva  i  nominativi  nella  lista
          aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale
          circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno,
          con  facolta'  in  questo secondo caso di ricorso contro la
          decisione;
               b) consentire al cittadino di altro Stato  dell'Unione
          di  presentare  la  propria candidatura all'elezione per il
          consiglio  comunale,  previa  presentazione,   oltre   alla
          richiesta  documentazione,  dei  dati  sulla  cittadinanza,
          sulla residenza attuale e su quella precedente nello  Stato
          di  origine,  sulla  sussistenza  del diritto di elettorato
          passivo anch'esso  nello  Stato  di  origine.  In  caso  di
          rigetto  della  candidatura,  l'interessato  fruisce  delle
          forme  di  tutela  previste  per  i  candidati,   cittadini
          italiani".
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  4  gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
             - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 295
          (Sostituzione  dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, in materia di  esercizio
          del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale
          nonche' per quelle dei consigli comunali della provincia di
          Bolzano), e' il seguente:
             "Art.  5.  -  Sono  elettori dei consigli comunali della
          provincia di Bolzano i cittadini che, essendo  in  possesso
          dei  prescritti  requisiti di legge, abbiano maturato, alla
          data di pubblicazione del  manifesto  di  convocazione  dei
          comizi  elettorali,  la ininterrotta residenza quadriennale
          nel territorio della regione  Trentino-Alto  Adige,  sempre
          che  il  periodo di residenza - anche non continuativo - in
          detta  provincia,  sia  superiore  a  quello  maturato   in
          provincia di Trento.
             I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali
          del  comune  della  provincia  di  Bolzano  nel quale, alla
          predetta   data   di   pubblicazione   del   manifesto   di
          convocazione  dei  comizi  elettorali,  abbiano maturato il
          maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di
          pari durata, nelle liste elettorali del  comune  di  ultima
          residenza.
             Gli  elettori  residenti  in  comuni  della provincia di
          Bolzano che, nell'arco del quadriennio, abbiano maturato il
          maggior periodo di residenza nella provincia di Trento sono
          iscritti nelle liste  elettorali  aggiunte  dei  comuni  di
          quest'ultima provincia, sino a quando non abbiano maturato,
          a norma del primo comma, il diritto di voto nella provincia
          di Bolzano".