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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1973, n. 50

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2003)
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Testo in vigore dal:  23-2-2003
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Art. 5

(( (Esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti
nel territorio della provincia di Bolzano non in possesso del
requisito residenziale di cui all'articolo 25 dello statuto) ))
((
1. Nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta nella quale sono iscritti i cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale prescritto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. L'iscrizione nella lista elettorale aggiunta decorre dalla data di iscrizione nell'anagrafe del comune della provincia di Bolzano; a tal fine, entro due giorni dall'avvenuto trasferimento della residenza in un comune della provincia di Bolzano, il sindaco del comune medesimo ne fa segnalazione al comune di precedente residenza.
2. Ai cittadini residenti in un comune della provincia di Bolzano che non siano in possesso del requisito residenziale di cui al comma 1, è consentito l'esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della regione o della provincia o del comune di precedente residenza.
3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione degli organi della provincia di Bolzano e degli organi dei comuni della medesima provincia, si applicano in quanto compatibili con il diverso periodo residenziale prescritto le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, intendendosi sostituiti i riferimenti alla provincia di Trento con la provincia di Bolzano e i riferimenti al Consiglio provinciale di Trento con il Consiglio provinciale di Bolzano o con i consigli comunali della provincia di Bolzano.
))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 11- 17 febbraio 1987, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 25/02/1987, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, d.P.R. 1› febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano), 16, secondo comma, legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dalla legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e 15, secondo comma, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980, n. 445 sulla composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui prescrivono "almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano" ai fini dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli comunali compresi in detta provincia.