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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1996, n. 194

Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2015
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
   Visto il decreto legislativo 25  febbraio  1995,  n.  77,  recante
l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
   Visto l'art. 114 di detto decreto legislativo, ai sensi del  quale
deve provvedersi con regolamento all'approvazione  della  modulistica
relativa agli strumenti e documenti contabili; 
   Visto l'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
   Acquisito il parere della  Corte  dei  conti  reso  dalle  sezioni
riunite nell'adunanza del 9 giugno 1995; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 settembre 1995; 
   Ritenuto di recepire le relative  osservazioni  salvo  per  quanto
concerne: 
     la richiesta di riordino dei servizi a carattere produttivo  non
istituzionali affidati ad altri soggetti, in quanto  la  gestione  di
tali servizi e' estranea ai bilanci degli enti locali e l'inserimento
della stessa in detti bilanci contrasterebbe  con  l'autonomia  degli
enti; infatti, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto  legislativo
demanda al regolamento di contabilita' degli enti la possibilita'  di
prevedere la conoscenza consolidata di tutte le gestioni; 
     la strutturazione dei modelli contabili al fine  di  evidenziare
l'utilizzo dei fondi regionali da parte  degli  enti  locali  per  le
funzioni ad essi delegate dalle regioni, in quanto cio' comporterebbe
la  duplicazione  di  iscrizione  dei  relativi  stanziamenti  e  dei
conseguenti atti di gestione. Peraltro,  le  esigenze  del  controllo
sono  comunque  soddisfatte  con  l'apposito  quadro  analitico   per
funzioni, servizi ed interventi delle  spese  per  funzioni  delegate
dalla regione. Un medesimo quadro analitico e' inserito nel conto del
bilancio; 
     la puntuale  indicazione  nelle  spese  in  conto  capitale  dei
seguenti interventi: l'intervento "commessa di appalto,  fornitura  o
concessione", in quanto ricompreso nell'intervento  "acquisizione  di
beni  immobili";  l'intervento  "interessi",  sia  per  garantire  il
rispetto del principio del pareggio economico,  sia  perche'  il  suo
inserimento renderebbe il sistema contabile  degli  enti  locali  non
uniforme a quello del restante apparato  pubblico,  dove  il  fattore
interessi  e'  generalmente  ricompreso  nelle  spese  correnti,  con
pregiudizio delle esigenze  di  consolidamento  dei  conti  pubblici;
l'intervento "revisione prezzi", in quanto tale  fattore  rappresenta
un   aspetto   particolare   della   gestione,    conoscibile    solo
successivamente all'atto della programmazione. Per contro,  e'  stata
necessaria la conservazione dell'intervento "oneri straordinari della
gestione corrente", in  quanto  tale  fattore  produttivo  trova  una
esatta corrispondenza nei componenti negativi del conto economico; 
     l'analisi  dei  programmi  per  interventi,  suggerita  per   la
relazione previsionale e programmatica, in quanto la stessa  e'  gia'
contenuta nel bilancio pluriennale; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1996; 
   Sulla proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro; 
                   EMANA il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
             Approvazione di modelli e schemi contabili 
   1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili,  allegati
al presente regolamento e facenti parte dello stesso: 
      a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      l) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      m) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      n) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      o) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      p) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      q) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      r) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      s) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      t) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      u) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      v) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.  118,  COME
MODIFICATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)); 
      z)  il  modello  n.  21,  relativo  al  conto  della   gestione
dell'agente contabile delle province,  dei  comuni,  delle  comunita'
montane, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane; 
      aa)  il  modello  n.  22,  relativo  al  conto  della  gestione
dell'agente contabile consegnatario di  azioni  delle  province,  dei
comuni, delle comunita' montane,  delle  unioni  di  comuni  e  delle
citta' metropolitane; 
      bb)  il  modello  n.  23,  relativo  al  conto  della  gestione
dell'economo delle province, dei  comuni,  delle  comunita'  montane,
delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane; 
      cc) il modello n. 24, relativo  al  conto  della  gestione  del
consegnatario di beni delle province,  dei  comuni,  delle  comunita'
montane, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane. 
   2.((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
   3. ((COMMA ABROGATO DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
   4. Nel bilancio di previsione annuale e nel conto del bilancio  va
indicata, per ciascuna unita' elementare  del  bilancio,  l'eventuale
rilevanza ai fini dell'IVA. 
   5.((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)).