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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1996, n. 194

Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal:  28-4-1996 al: 31-12-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
Visto l'art. 114 di detto decreto legislativo, ai sensi del quale deve provvedersi con regolamento all'approvazione della modulistica relativa agli strumenti e documenti contabili;
Acquisito il parere della Corte dei conti reso dalle sezioni riunite nell'adunanza del 9 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995;
Ritenuto di recepire le relative osservazioni salvo per quanto concerne:
la richiesta di riordino dei servizi a carattere produttivo non istituzionali affidati ad altri soggetti, in quanto la gestione di tali servizi è estranea ai bilanci degli enti locali e l'inserimento della stessa in detti bilanci contrasterebbe con l'autonomia degli enti; infatti, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo demanda al regolamento di contabilità degli enti la possibilità di prevedere la conoscenza consolidata di tutte le gestioni;
la strutturazione dei modelli contabili al fine di evidenziare l'utilizzo dei fondi regionali da parte degli enti locali per le funzioni ad essi delegate dalle regioni, in quanto ciò comporterebbe la duplicazione di iscrizione dei relativi stanziamenti e dei conseguenti atti di gestione. Peraltro, le esigenze del controllo sono comunque soddisfatte con l'apposito quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione. Un medesimo quadro analitico è inserito nel conto del bilancio;
la puntuale indicazione nelle spese in conto capitale dei seguenti interventi: l'intervento "commessa di appalto, fornitura o concessione", in quanto ricompreso nell'intervento "acquisizione di beni immobili"; l'intervento "interessi", sia per garantire il rispetto del principio del pareggio economico, sia perché il suo inserimento renderebbe il sistema contabile degli enti locali non uniforme a quello del restante apparato pubblico, dove il fattore interessi è generalmente ricompreso nelle spese correnti, con pregiudizio delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici; l'intervento "revisione prezzi", in quanto tale fattore rappresenta un aspetto particolare della gestione, conoscibile solo successivamente all'atto della programmazione. Per contro, è stata necessaria la conservazione dell'intervento "oneri straordinari della gestione corrente", in quanto tale fattore produttivo trova una esatta corrispondenza nei componenti negativi del conto economico;
l'analisi dei programmi per interventi, suggerita per la relazione previsionale e programmatica, in quanto la stessa è già contenuta nel bilancio pluriennale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla

proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

Approvazione di modelli e schemi contabili
1. Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente regolamento e facenti parte dello stesso:
a) il modello n. 1, relativo al bilancio di previsione annuale delle province;
b) il modello n. 2, relativo al bilancio di previsione annuale dei comuni e delle unioni di comuni;
c) il modello n. 3, relativo al bilancio di previsione annuale delle comunità montane;
d) il modello n. 4, relativo al bilancio di previsione annuale delle città metropolitane;
e) lo schema n. 5, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle province;
f) lo schema n. 6, relativo alla relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle unioni di comuni;
g) lo schema n. 7, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle comunità montane;
h) lo schema n. 8, relativo alla relazione previsionale e programmatica delle città metropolitane;
i) il modello n. 9, relativo al bilancio pluriennale delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
l) il modello n. 10, relativo al bilancio pluriennale delle comunità montane;
m) il modello n. 11, relativo al conto del tesoriere delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
n) il modello n. 12, relativo al conto del tesoriere delle comunità montane;
o) il modello n. 13, relativo al conto del bilancio delle prov- ince;
p) il modello n. 14, relativo al conto del bilancio dei comuni e delle unioni di comuni;
q) il modello n. 15, relativo al conto del bilancio delle comunità montane;
r) il modello n. 16, relativo al conto del bilancio delle città metropolitane;
s) il modello n. 17, relativo al conto economico delle prov- ince, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
t) il modello n. 18, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per prov- ince, comuni, unioni di comuni e città metropolitane;
u) il modello n. 19, relativo al prospetto di conciliazione tra conto economico, conto del bilancio e conto del patrimonio per comunità montane;
v) il modello n. 20, relativo al conto del patrimonio delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
z) il modello n. 21, relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
aa) il modello n. 22, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
bb) il modello n. 23, relativo al conto della gestione dell'economo delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;
cc) il modello n. 24, relativo al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
2. I documenti contabili sono redatti secondo i modelli e gli schemi allegati. I modelli relativi al bilancio di previsione, al bilancio pluriennale, al conto del tesoriere ed al conto del bilancio sono sviluppati dall'ente locale seguendo la struttura del modello stesso e sono integrati inserendo tutte le ripartizioni dell'entrata e della spesa indicate nel presente regolamento.
3. Gli schemi relativi alla relazione previsionale e programmatica contengono le indicazioni minime necessarie concernenti l'ente locale e non sono obbligatori per quanto attiene alla forma grafica.
4. Nel bilancio di previsione annuale e nel conto del bilancio va indicata, per ciascuna unità elementare del bilancio, l'eventuale rilevanza ai fini dell'IVA.
5. Nel conto del bilancio, per ciascuna unità elementare di bilancio, va indicata, in corrispondenza degli impegni di spesa derivanti dalla gestione di competenza, la parte di tali impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate.