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DECRETO-LEGGE 2 aprile 1996, n. 186

Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione posterremoto e norme in materia di contabilità delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/4/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal: 3-4-1996
al: 2-6-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  la  concessione di una breve proroga alla gestione
del  funzionario  incaricato  dal  CIPE  per gli interventi di cui al
titolo  VIII  della  legge  14  maggio  1981,  n. 219, concernenti il
completamento  delle  procedure connesse al trasferimento delle opere
agli  enti  destinatari,  nonche'  per  intervenire  in  merito  alle
responsabilita'  delle  regioni circa i debiti contratti dalle unita'
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere negli anni precedenti al
1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 aprile 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri  del  bilancio  e  della programmazione
economica e della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  del  31  marzo  1996 previsto dall'articolo 15 del
decreto-legge   29   dicembre   1995,   n.   560,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' fissato al 30
giugno  1996,  ai  soli  fini  delle  operazioni  di  pagamento e del
completamento  delle  procedure connesse al trasferimento delle opere
agli  enti  destinatari.  I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo
stesso  articolo  15  del  predetto decreto-legge, per l'attivita' di
rendicontazione  e  per  le operazioni di chiusura della contabilita'
per  le  spese  di  funzionamento e del personale, sono fissati al 30
settembre 1996.
  2.  Il  personale  in  servizio presso la struttura del funzionario
incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo
VIII  della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' ridotto a 30 unita' fino
al  30  giugno  1996  ed  e' ulteriormente ridotto a 15 unita' per il
periodo dal 1 luglio al 30 settembre 1996.