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DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 132

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1996)
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Testo in vigore dal: 19-3-1996
al: 18-5-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adeguare in
termini  piu'  razionali  la  normativa  in  tema di immigrazione nel
territorio   dello   Stato   da  parte  di  cittadini  di  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea,  al  fine di rendere piu' efficace
l'operativita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non
   appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.

  1.   Nella  programmazione  annuale  dei  flussi  di  ingresso  dei
cittadini  di  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea prevista
dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sono  indicate  anche  le  possibilita'  di  impiego per i lavoratori
stagionali   in   considerazione   delle   disponibilita'   accertate
attraverso   gli  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
occupazione  e  delle  previsioni annuali di fabbisogno di manodopera
formulate    dalle    commissioni   regionali   per   l'impiego,   in
collaborazione  con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali,
per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.
  2.  In  relazione  a  ricorrenti  esigenze  stagionali  per  ambiti
territoriali  e  settori  determinati  e per le quali sia accertabile
l'indisponibilita'  di  offerte  di  lavoro  da  parte  delle imprese
interessate   attraverso   le  loro  associazioni  di  categoria,  le
commissioni  regionali  per  l'impiego (CRI) possono stipulare con le
associazioni  predette  e  le  organizzazioni  sindacali maggiormente
rappresentative,   con   le   regioni  e  gli  enti  locali  apposite
convenzioni  dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non
appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.
  3.  Le  convenzioni  di  cui  al comma 2 individuano il trattamento
economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro  della  manodopera,  nonche' gli eventuali incentivi diretti o
indiretti,  preordinati  a  favorire  l'attivazione  dei flussi e dei
deflussi   di   manodopera   e   le   misure  complementari  relative
all'accoglienza dei lavoratori stranieri.
  4.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la commissione centrale per
l'impiego, puo' impartire direttive per la disciplina delle attivita'
delle CRI e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.
  5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai
sensi  del  presente  articolo  possono essere individuati tra quelli
gia'  presenti  legalmente  sul  territorio nazionale e che risultino
iscritti  nelle  liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di
accertata   indisponibilita'   di   questi  ultimi  o  di  fabbisogni
aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per
lavoro  stagionale  a  cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
europea  ancora  residenti  all'estero. Per favorire l'attuazione del
presente  decreto  sono  stipulate  apposite intese bilaterali tra le
corrispondenti  autorita'  nazionali responsabili delle politiche del
mercato  del  lavoro,  rispettivamente  dei  Paesi  di  partenza e di
accoglienza.  Per  l'Italia,  tali intese sono stipulate dal Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.
  6.  Gli  uffici  regionali  del  lavoro  predispongono  gli elenchi
nominativi  dei  lavoratori  stagionali  provenienti  dai  Paesi  non
appartenenti  all'Unione  europea, nonche' dai Paesi con i quali sono
state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del
lavoro  trasmettono  i  medesimi  elenchi  al  Ministero degli affari
esteri,  per  il  rilascio  dei  visti  di  ingresso  da  parte delle
competenti  autorita'  diplomatiche e consolari, nonche' al Ministero
dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte
delle   questure   competenti.   Gli   uffici  regionali  del  lavoro
verificano, altresi', l'effettivo avviamento al lavoro.
  7.  All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "nonche' il piano
degli  interventi  di  assistenza in favore di cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente
in Italia per motivi di carattere umanitario.".