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DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 132

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-3-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/1996)
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Testo in vigore dal:  19-3-1996 al: 18-5-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare in termini più razionali la normativa in tema di immigrazione nel territorio dello Stato da parte di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di rendere più efficace l'operatività;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.
1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.
2. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego (CRI) possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, può impartire direttive per la disciplina delle attività delle CRI e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.
5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli già presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.
6. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorità diplomatiche e consolari, nonché al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresì, l'effettivo avviamento al lavoro.
7. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché il piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario.".