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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 novembre 1995, n. 587

Regolamento recante la rideterminazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1996
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Testo in vigore dal: 27-3-1996
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare,  l'art.  5
con il quale e' previsto che, con proprio decreto il  Ministro  della
difesa puo' disporre la variazione del numero delle sedi e delle zone
di competenza territoriale dei consigli e degli uffici  di  leva,  in
relazione alle esigenze del servizio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  1964,
n. 237; 
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; 
  Considerata la necessita' di rideterminare  il  numero  e  le  sedi
degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi  militari
marittimi; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1995; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio di Stato sulla  opportunita'
di mantenere nella sede  ove  l'ufficio  di  leva  e'  soppresso  uno
"sportello" che  consenta  di  evitare  eccessivi  disagi  all'utenza
locale; 
  Considerato che e' stata accertata  la  possibilita'  di  mantenere
aperto  uno  "sportello"  per  l'utenza  presso  ogni  ufficio   leva
soppresso; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata in data 20 ottobre 1995, n. 3041; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le funzioni e le competenze territoriali dei sottoelencati uffici  di
leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari  marittimi  sono
trasferiti all'ufficio a fianco di ciascuno indicato: 
    a) ufficio di leva di Imperia all'ufficio di leva di Savona; 
    b) ufficio  di  leva  di  Portoferraio  all'ufficio  di  leva  di
Livorno; 
    c) ufficio di leva di Castellammare di Stabia all'ufficio di leva
di Napoli; 
    d) ufficio di leva di Torre del  Greco  all'ufficio  di  leva  di
Napoli; 
    e) ufficio di leva di Rimini all'ufficio di leva di Ravenna; 
    f) ufficio di leva di Chioggia all'ufficio di leva di Venezia; 
    g) ufficio di leva di Monfalcone all'ufficio di leva di Trieste. 
  2. Presso i sopraindicati uffici soppressi verra' mantenuto  aperto
uno "sportello" per le esigenze dell'utenza locale. 
  Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 27 novembre 1995 
                                                Il Ministro: CORCIONE 
Visto, il Guardasigilli: DINI 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1996 
  Registro n. 1 Difesa, foglio n. 301 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - La  legge  n.  64/1992  reca  norme  sugli  organi  del
          servizio  della  leva  militare.   Il   relativo   art.   5
          sostituisce l'art. 41  della  legge  n.  191/1975  (di  cui
          appresso) con il seguente: 
            "Art. 41. - Il numero, le sedi e le  zone  di  competenza
          territoriale dei consigli di leva e degli  uffici  di  leva
          possono essere  variati  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa, in relazione alle esigenze di servizio". 
            - Il D.P.R. n.  237/1964  reca  norme  sulla  leva  e  il
          reclutamento obbligatorio  nell'Esercito,  nella  Marina  e
          nell'Aeronautica. 
            - La legge n. 191/1975 reca nuove norme per  il  servizio
          di leva. 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 
            Essi  debbono  essere  comunicati   al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri  prima  della  loro  emanazione.  Il
          comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli  anzidetti
          regolamenti   debbano   recare    la    denominazione    di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.