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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 novembre 1995, n. 587

Regolamento recante la rideterminazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1996
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Testo in vigore dal:  27-3-1996

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare, l'art. 5 con il quale è previsto che, con proprio decreto il Ministro della difesa può disporre la variazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio;
Considerata la necessità di rideterminare il numero e le sedi degli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Vista la raccomandazione del Consiglio di Stato sulla opportunità di mantenere nella sede ove l'ufficio di leva è soppresso uno "sportello" che consenta di evitare eccessivi disagi all'utenza locale;
Considerato che è stata accertata la possibilità di mantenere aperto uno "sportello" per l'utenza presso ogni ufficio leva soppresso;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 20 ottobre 1995, n. 3041;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni e le competenze territoriali dei sottoelencati uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi sono trasferiti all'ufficio a fianco di ciascuno indicato:
a) ufficio di leva di Imperia all'ufficio di leva di Savona;
b) ufficio di leva di Portoferraio all'ufficio di leva di Livorno;
c) ufficio di leva di Castellammare di Stabia all'ufficio di leva di Napoli;
d) ufficio di leva di Torre del Greco all'ufficio di leva di Napoli;
e) ufficio di leva di Rimini all'ufficio di leva di Ravenna;
f) ufficio di leva di Chioggia all'ufficio di leva di Venezia;
g) ufficio di leva di Monfalcone all'ufficio di leva di Trieste.
2. Presso i sopraindicati uffici soppressi verrà mantenuto aperto uno "sportello" per le esigenze dell'utenza locale.
Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 1995
Il Ministro: CORCIONE
Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 301
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 64/1992 reca norme sugli organi del servizio della leva militare. Il relativo art. 5 sostituisce l'art. 41 della legge n. 191/1975 (di cui appresso) con il seguente:
"Art. 41. - Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio".
- Il D.P.R. n. 237/1964 reca norme sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.
- La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.