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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 dicembre 1995, n. 586

Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 1996-03-23 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-3-1996 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale demanda ad un regolamento ministeriale la definizione delle modalità per la concessione di proroghe termporanee al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate da parte degli utenti che hanno perso titolo alla concessione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 28 settembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 novembre 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'art. 6, numeri 1, 2 e 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497:
a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);
b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo della legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978.
- Il testo del comma 1 dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1995 - suppl. ordinario) è il seguente:
"Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia) - 1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale, attuativo dell'art. 9, comma 7, della legge 24 dicembre l993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/l988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 18 agosto 1978, n. 497, è il seguente:
"Art. 6. - In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono così classificati:
1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);
4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede (ASC)".