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DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1996, n. 87

Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/2/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1996)
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Testo in vigore dal:  28-2-1996 al: 28-4-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalità di accesso ai servizi audiotex e videotex;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro il 28 febbraio 1996 le linee dei servizi audiotex; tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato.
L'attivazione di nuove utenze relative ai servizi audiotex può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Resta fissato al 18 febbraio 1996 il termine per evitare la disattivazione dei servizi previa richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie sono tenute ad informare l'abbonato dell'avvenuto mantenimento o della avvenuta nuova attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all'articolo 2, comma 1.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni delle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, per la disciplina delle modalità di accesso e di espletamento dei servizi audiotex e videotex, compresi quelli offerti attraverso una numerazione internazionale.
4. I concessionari di cui al comma 1, che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
5. Il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione di lire cinquanta milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3.
6. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni che violano le disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale, nonché quelle previste dal presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.