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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
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Testo in vigore dal: 18-2-1996
al: 5-12-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in  particolare  l'art.
8; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1995; 
  Ritenuto di recepire le relative  osservazioni,  salvo  per  quanto
concerne la denominazione del giudice  delegato  alla  vigilanza  del
registro, atteso  che  la  denominazione  di  giudice  del  registro,
utilizzata nel testo del regolamento, e' la medesima  utilizzata  dal
codice civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1995; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato e del commercio con l'estero,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento l'espressione: 
    a)   "Ministro"    e    "Ministero    dell'industria"    indicano
rispettivamente  il  Ministro  e  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
    b)  "camera  di  commercio"  indica  la  camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura; 
    c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese; 
   e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico; 
    f) "BUSARL" indica il bollettino  ufficiale  delle  societa'  per
azioni e a responsabilita' limitata; 
    g)  "BUSC"  indica  il  bollettino   ufficiale   delle   societa'
cooperative; 
    h)  "REA"  indica  il  repertorio  delle  notizie  economiche   e
amministrative. 
    

AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
             -  Per il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993 vedi
          nota alle premesse.
             -  Il  testo vigente dell'art. 2188 del codice civile e'
          il seguente:
             "Art.  2188  (Registro delle imprese). - E' istituito il
          registro  delle  imprese  per  le iscrizioni previste dalla
          legge.
             Il  registro  e'  tenuto dall'ufficio del registro delle
          imprese  sotto  la  vigilanza  di  un  giudice delegato dal
          presidente del tribunale.
             Il registro e' pubblico".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             -  Il  comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il R.D. 30 settembre 1934, n. 2011 (Testo unico delle
          leggi  sui consigli provinciali dell'economia corporativa e
          sugli  uffici  provinciali  dell'economia  corporativa)  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 299 del 21
          dicembre 1934.
             -   Il   testo  dell'art.  8  della  legge  n.  580/1993
          (Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura) e' il seguente:
             "Art. 8 (Registro delle imprese). 1. E' istituito presso
          la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese
          di cui all'art. 2188 del codice civile.
             2.  L'ufficio  provvede  alla  tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
             3.  L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             4.  Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083
          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese
          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese.
             5.  L'iscrizione  nelle  sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagralica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
             6.  La predisposizione. la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione. garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
             7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo
          deve  trovare  piena attuazione entro il termine massimo di
          tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a
          curare  la  tenuta del registro delle ditte di cui al testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934. n.
          2011. e successive modificazioni.
             8.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23  agosto  1988.  n.  400, su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
               a)   il  coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle  societa
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
               b)  il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
               c)  particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
               d)  l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a
          carico delle imprese.
             9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti
          iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del
          diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e'
          determinato,  in  sede di prima applicazione della presente
          legge,  nella  misura di un terzo dell'importo previsto per
          le ditte individuali.
             10.  E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
             11.  Allo  scopo  di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
             12.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
             13.  Gli  uffici  giudiziari  hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  con  le  modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8".

    
                     Nota all' art. 1: 
                       - Per la legge  n.  580/1993  vedi  note  alle
          premesse.