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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 2 ottobre 1995, n. 578

Regolamento recante modificazioni al regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito di comandi ed enti dell'Aeronautica militare e che abbiano coinvolto personale militare dell'Aeronautica, adottato con decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/2/1996
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  2-2-1996

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1981, con il quale è stato approvato il "Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito dei comandi ed enti dell'Aeronautica militare o che abbiano coinvolto personale militare dell'Aeronautica";
Ravvisata la necessità di apportare a detto regolamento alcune modifiche semplificative circa l'esecuzione delle inchieste sommarie e le autorità competenti ad ordinare le stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 549, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la determinazione della circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 3443 del 20 luglio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La lettera c. dell'art. 3 del regolamento citato in premessa, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1981, è sostituita dalla seguente:
" c. i comandi di regione aerea per i comandi ed enti dislocati nell'area di competenza nell'ambito della quale si sono verificati gli eventi di particolare gravità o di particolare risonanza".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del regolamento annesso al D.M. 18 dicembre 1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 3 (Autorità competenti ad ordinare l'inchiesta sommaria). - Le autorità competenti ad ordinare l'inchiesta sommaria sono:
a. lo stato maggiore dell'Aeronautica militare, quando gli incidenti, gli infortuni e gli eventi di particolare gravità o di particolare risonanza avvengono:
durante esercitazioni NATO o interforze;
nell'ambito dei comandi o delle scuole direttamente dipendenti;
b. lo stato maggiore dell'Aeronautica o l'ufficio del segretario generale a seconda della dipendenza degli enti presso i quali si verificano gli incidenti allorché i medesimi avvengano nall'ambito interforze;
c. i comandi di regione aerea per i comandi ed enti dislocati nell'area di competenza nell'ambito della quale si sono verificati gli eventi di particolare gravità o di particolare risonanza".