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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994, n. 549

Regolamento concernente la circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/10/1994
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Testo in vigore dal:  9-10-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1961, n. 509, recante modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, n. 364, concernente modificazione della circoscrizione territoriale dell'Aeronautica militare;
Ravvisata l'opportunità di rideterminare la circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea al fine di realizzare la corrispondenza con il territorio delle regioni amministrative comprese nella circoscrizione;
Sentito il Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea è così stabilita:
comando I regione aerea, sede Milano: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche;
comando II regione aerea, sede Roma: Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna;
comando III regione aerea, sede Bari: Molise, Abruzzi, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
2. La circoscrizione territoriale degli enti dipendenti dai comandi di regione aerea, indicati nell'art. 2, primo comma, della legge 8 giugno 1961, n. 509, coincide con quella del comando dal quale gli enti stessi dipendono.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PREVITI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1994

Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 14 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato

dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizoni dettate dalla legge; c) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la

disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta

di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi

della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà

regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle

norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorità sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,

per materie di competenza di più Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Nota all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 2 della legge n. 509/1961 è il seguente:
"La circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea e dei seguenti enti che da essi dipendono è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa:
una direzione dei servizi del materiale e degli aeroporti;
una direzione del demanio aeronautico;
una direzione di commissariato aeronautico;
una direzione delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo;
una direzione delle armi e munizioni;
una direzione di sanità;
un centro leva e reclutamento".