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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1996, n. 13

Interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/1/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1996, n. 96 (in G.U. 02/03/1996, n.52).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-1-1996
al: 2-3-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
sistemazione degli edifici e delle infrastrutture, nonche' all'arredo
urbano,  nelle  citta'  di Torino e Firenze per le esigenze connesse,
rispettivamente,   allo   svolgimento  della  Conferenza  comunitaria
intergovernativa  e  del Consiglio europeo, nel corso del semestre di
presidenza italiana dell'Unione europea;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  degli affari esteri, di concerto con i
Ministri  dell'interno,  dei  lavori  pubblici e dell'ambiente, per i
beni  culturali  e  ambientali  e del bilancio e della programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Per la realizzazione di indifferibili interventi di sistemazione
urbana,  di  manutenzione  e  arredo  stradale, nonche' di interventi
negli  edifici  e nelle strutture, necessari ad assicurare condizioni
di  praticabilita'  e  di  decoro  funzionale  allo svolgimento della
Conferenza  intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea a Torino e
del  Consiglio  europeo  a Firenze previsti nel corso del semestre di
presidenza  italiana  dell'Unione europea, e' autorizzata, per l'anno
1996,  la  spesa,  rispettivamente,  di lire 20 miliardi e di lire 40
miliardi.
  2.  Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del
comma  1 e delle relative modalita' di esecuzione, in ciascuna citta'
e'  istituita  una  speciale  commissione  presieduta  dal prefetto e
composta  dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente
della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle
opere   pubbliche,   dal  soprintendente  per  i  beni  ambientali  e
architettonici,  dal  soprintendente per i beni artistici e storici e
dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.
I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la
commissione  puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento
del  prefetto,  da  un  suo  delegato. Il prefetto puo' invitare alle
riunioni  della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o
enti interessati. E' altresi membro della commissione un delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di assicurare il
necessario   raccordo   di   indirizzi   per  l'organizzazione  della
presidenza italiana degli eventi di cui al comma 1.
  3.  All'attuazione  degli  interventi  provvede  il prefetto, o suo
delegato,  che  si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e
comunali  e,  ove  occorra,  richiede  la collaborazione degli uffici
tecnici regionali.
  4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono
adottati  anche  in  deroga alle norme di contabilita' generale dello
Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
  5.  Al pagamento delle spese occorrenti provvederanno le rispettive
prefetture di Torino e Firenze, sulla base di apposita certificazione
sulla  regolarita'  dei  lavori  eseguiti rilasciata dal provveditore
regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei
prezzi  delle  forniture  rilasciata  dall'ufficio  tecnico erariale,
previo   parere   della   soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici,  ove  prescritto,  nonche'  sulla  base dei documenti
giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata
affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1996,  parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire 45 miliardi
l'accantonamento  relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e  quanto  a  lire 15 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni culturali e ambientali.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.