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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1996, n. 13

Interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/1/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1996, n. 96 (in G.U. 02/03/1996, n.52).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1996 al: 2-3-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture, nonché all'arredo urbano, nelle città di Torino e Firenze per le esigenze connesse, rispettivamente, allo svolgimento della Conferenza comunitaria intergovernativa e del Consiglio europeo, nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e arredo stradale, nonché di interventi negli edifici e nelle strutture, necessari ad assicurare condizioni di praticabilità e di decoro funzionale allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea a Torino e del Consiglio europeo a Firenze previsti nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 40 miliardi.
2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, in ciascuna città è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.
I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. È altresi membro della commissione un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione della presidenza italiana degli eventi di cui al comma 1.
3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.
4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederanno le rispettive prefetture di Torino e Firenze, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando quanto a lire 45 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 15 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.