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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 558

Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1996)
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Testo in vigore dal: 30-12-1995
al: 7-1-1996
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 luglio 1995, n. 385; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per disciplinare le  modalita'  di  accesso  ai  servizi
audiotex e videotex; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Le  concessionarie  del  servizio  telefonico  e  del  servizio
radiomobile  di  comunicazione  debbono  disattivare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le  linee
dei servizi audiotex; tali linee possono essere  riattivate  soltanto
su espressa richiesta scritta dell'abbonato. L'attivazione  di  nuove
utenze  relative  ai  servizi  audiotex  puo'  avvenire  soltanto  su
espressa richiesta  scritta  dell'abbonato.  Le  concessionarie  sono
tenute ad effettuare adeguata campagna informativa, anche  attraverso
i moduli di bollettino di pagamento, circa le  condizioni  necessarie
per  ottenere  l'accesso  ai  servizi  ed  in  particolare  circa  la
possibilita' di evitare  la  disattivazione  dei  servizi  attraverso
apposita  richiesta  scritta  da  far  pervenire  almeno   entro   il
cinquantesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto.  Le  concessionarie  sono  altresi'  tenute   ad   informare
l'abbonato del mantenimento o della nuova attivazione sui  primi  due
bollettini di fatturazione successivi. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle poste
e  delle  telecomunicazioni  puo'  autorizzare,   con   provvedimento
motivato, linee  di  servizi  audiotex  per  servizi  di  particolare
utilita' sociale, anche a carattere informativo, ovvero di  esclusiva
natura culturale. 
  3. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle  modificazioni
delle norme di cui al  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385,  per  la  disciplina  delle
modalita' di  accesso  e  di  espletamento  dei  servizi  audiotex  e
videotex,  compresi  quelli  offerti   attraverso   una   numerazione
internazionale. 
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da  lire
cinquanta a lire cinquecento milioni. 
  5. Il  gestore  del  centro  servizi  audiotex  e  videotex  ed  il
fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di  una  cauzione
di  lire  cinquanta  milioni  secondo  le  modalita'  stabilite   dal
regolamento di cui al comma 3. 
  6. Oltre le sanzioni previste  dall'articolo  21  del  decreto  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  13  luglio  1995,  n.
385, il  gestore  del  centro  servizi  audiotex  e  videotex  ed  il
fornitore di informazioni che  violano  le  disposizioni  di  cui  al
suddetto decreto ministeriale, nonche' quelle previste  dal  presente
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.