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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 558

Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1996)
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Testo in vigore dal:  30-12-1995 al: 7-1-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalità di accesso ai servizi audiotex e videotex;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le linee dei servizi audiotex; tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. L'attivazione di nuove utenze relative ai servizi audiotex può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie sono tenute ad effettuare adeguata campagna informativa, anche attraverso i moduli di bollettino di pagamento, circa le condizioni necessarie per ottenere l'accesso ai servizi ed in particolare circa la possibilità di evitare la disattivazione dei servizi attraverso apposita richiesta scritta da far pervenire almeno entro il cinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le concessionarie sono altresì tenute ad informare l'abbonato del mantenimento o della nuova attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare, con provvedimento motivato, linee di servizi audiotex per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni delle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, per la disciplina delle modalità di accesso e di espletamento dei servizi audiotex e videotex, compresi quelli offerti attraverso una numerazione internazionale.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta a lire cinquecento milioni.
5. Il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione di lire cinquanta milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3.
6. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni che violano le disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale, nonché quelle previste dal presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.