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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 552

Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal: 30-12-1995
al: 27-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di differire il
termine  di  utilizzazione  per  finalita'  di  detenzione  di alcuni
istituti penitenziari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1-ter  dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre
1992,  n.  369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
1992, n. 422, e' sostituito dal seguente:
  "1-ter.   L'utilizzazione,   per  finalita'  di  detenzione,  degli
istituti  penitenziari  di  Pianosa  e dell'Asinara, ristrutturati in
esecuzione  del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il
31 dicembre 1999.".