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DECRETO-LEGGE 1 settembre 1992, n. 369

Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/09/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 1992, n. 422 (in G.U. 31/10/1992, n.257).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  24-12-1996
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Art. 2

Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza
1. Le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e di contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonché in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'articolo 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.
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1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente in relazione alla realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997.
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