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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1995, n. 511

Disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1997)
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Testo in vigore dal:  3-12-1995 al: 31-1-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il personale del settore sanitario al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità dei servizi dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per finanziare le borse di studio dei medici specializzandi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali
1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.
2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.