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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 499

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/11/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal: 25-11-1995
al: 24-1-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   il   sostegno   ed   il  rilancio  dell'edilizia
residenziale  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  di interventi di
risanamento e tutela ambientale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal
   1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio
 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre
         1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate:
    a)  lire  300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana
di  cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994,
come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici 4
febbraio  1995,  pubblicati  nelle  Gazzette  Ufficiali n. 302 del 28
dicembre  1994  e  n.  55  del  7  marzo  1995,  che verranno versati
all'entrata  dello  Stato  per  essere  riassegnati  con  decreto del
Ministro  del  tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione
del  Ministero  dei  lavori  pubblici  di  cui  all'articolo 3, primo
capoverso;
    b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo
comma,  lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457, con le
modalita'  di  cui  al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
    c)  lire  100  miliardi  per  la  realizzazione  di interventi da
destinare   alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di  particolari
categorie sociali;
    d)  lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della
delibera  CIPE  16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
114  del  18  maggio  1994,  da  utilizzare  per  le finalita' di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonche' per
la  realizzazione,  da  parte  degli  istituti  autonomi  per le case
popolari  comunque  denominati,  di  alloggi di edilizia agevolata da
cedere  in  locazione  per  uso  abitativo  al  fine  di garantire la
mobilita'  di  lavoratori  dipendenti.  A  quest'ultima  finalita' le
regioni destinano non meno di lire 200 miliardi dei suddetti fondi;
    e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui all'articolo 5.
  2.  Con  i  fondi  di  cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  possono  essere  finanziati
interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.
  3.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono   definiti   i   criteri  e  le  modalita'  di  concessione  dei
finanziamenti   e   dettati  i  criteri  per  l'individuazione  delle
particolari   categorie  sociali  destinatarie  degli  interventi  di
edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera c).