DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell'occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 19-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                    Programmi di recupero urbano 
  ((1. I fondi  di  cui  alla  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  e
successive  modificazioni,  nella  misura   fissata   dai   programmi
regionali,  sono  destinati  alla  realizzazione  di  interventi   al
servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
nell'ambito dei programmi di cui al comma 2)). 
  2. I programmi di recupero urbano sono  costituiti  da  un  insieme
sistematico   di   opere   finalizzate   alla   realizzazione,   alla
manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie,  con
particolare attenzione ai problemi di accessibilita' degli impianti e
dei  servizi  a  rete,  e  delle  urbanizzazioni   secondarie,   alla
edificazione  di  completamento  e  di  integrazione  dei   complessi
urbanistici esistenti, nonche' all'inserimento di elementi di  arredo
urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al
risanamento  conservativo  e  alla  ristrutturazione  edilizia  degli
edifici. 
  3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di  una
proposta unitaria con il concorso di  risorse  pubbliche  e  private,
sono proposti  al  comune  da  soggetti  pubblici  e  privati,  anche
associati tra di loro. Il comune  definisce  le  priorita'  di  detti
programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione  degli
interventi. 
  4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, puo'
essere promossa la conclusione di un accordo di  programma  ai  sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  5. Il CER, ai fini della realizzazione dei  programmi  di  recupero
urbano, determina modalita' e criteri generali per la concessione dei
contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e  per
la determinazione delle tipologie  d'intervento,  avendo  particolare
riguardo alla tutela dei  lavoratori  dipendenti  e  delle  categorie
sociali piu' deboli.