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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1995, n. 483

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal: 18-11-1995
al: 17-1-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per aggiornare la disciplina normativa delle universita'
e   degli  enti  di  ricerca,  nonche'  per  disciplinare  il  valore
abilitante     dei    diplomi    universitari    relativi    all'area
infermieristica, tecnica e di riabilitazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del   tesoro   e   del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e della sanita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Al  fine di rimborsare alle universita' le somme anticipate per
far  fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
e  delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori
di  lingua  straniera,  il  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  e' autorizzato a ripartire tra le stesse
universita',  sulla  base  delle  loro documentate richieste, lire 50
miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni
1995  e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno
1994  ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi  di  edilizia
universitaria  di  cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno
1985, n. 331, e' assegnata alla terza Universita' di Roma la somma di
lire  21,2  miliardi  per  l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno
1996  e  lire  25,9  miliardi per l'anno 1997. All'onere derivante si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3.  I  programmi  pluriennali  dell'Istituto  nazionale  di  fisica
nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, sentito
il  Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e finanziati
con apposite leggi pluriennali.
  4.  E'  autorizzata  l'erogazione di un contributo straordinario di
lire  3,5  miliardi,  per  l'anno  1995,  a  favore del Consorzio per
l'universita'  a  distanza,  riconosciuto  con decreto del Presidente
della  Repubblica  19  novembre  1986,  n. 1015. Al relativo onere si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1256 dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Qualora il piano triennale di sviluppo del
sistema  universitario,  di  cui  alla  legge  7 agosto 1990, n. 245,
dovesse  disporre  assegnazioni  per gli anni 1994-1996 in favore del
Consorzio  predetto,  l'importo  corrispondente al contributo erogato
sara' portato in detrazione.