stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 giugno 1985, n. 331

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.

nascondi
Testo in vigore dal:  19-7-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per il periodo dal 1985 al 1988 è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Università e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti.
2. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati ed i lavori appaltati o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.
3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.
4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti è destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale.
5. L'importo di cui al primo comma è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno 1988.
6. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna.
8. Il pubblico concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, è facoltativo.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 (nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971) è il seguente:
"Art. 42. (Enti beneficiari dei contributi). - Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Università statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonché i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali".

Nota all'art. 1, comma 2:
La legge 6 marzo 1976, n. 50, concerne il piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.

Nota all'art. 1, comma 8:
Il testo nell'art. 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è il seguente:
Art. 39. (Progettazione delle opere). - Alla progettazione delle opere le istituzioni di cui al successivo articolo 42 provvedono mediante pubblici concorsi o avvalendosi, per incarico direttamente conferito, di prestazioni di liberi professionisti, ovvero, per spese il cui importo non ecceda i 500 milioni, a mezzo di uffici tecnici propri o dei rispettivi Consorzi edilizi universitari.
Per i progetti riguardanti opere di importo superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, è obbligatorio il pubblico concorso. Nei casi in cui occorra una progettazione generale estesa ad un intero comprensorio universitario, oppure nei casi di particolare rilevanza urbanistica o ambientale il concorso sarà svolto in due gradi, costituiti da un primo concorso di idee, atte a promuovere lo impegno dei progettisti verso nuove strutture integrate funzionalmente sul piano urbanistico ed edilizio, e da un successivo concorso definitivo, da svolgere tra i concorrenti autori dei progetti ritenuti più idonei.
I concorsi di cui al precedente comma sono espletati in conformità a norme di bandi-tipo, approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Con tali norme sono, fra l'altro, determinati i termini di tempo relativi alla presentazione dei progetti e all'emissione del giudizio di merito; detti termini non dovranno complessivamente superare, per ogni grado di concorso, i 250 giorni".
Secondo l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, "l'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a un miliardo".