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LEGGE 14 novembre 1995, n. 481

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

note: Entrata in vigore della legge: 19-11-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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Testo in vigore dal: 19-11-1995
al: 31-7-1997
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1
                             (Finalita')
   1.  Le  disposizioni  della  presente  legge hanno la finalita' di
garantire  la  promozione  della  concorrenza  e  dell'efficienza nel
settore  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  di seguito denominati
"servizi",  nonche  adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi
in  condizioni  di  economicita'  e  redditivita',  assicurandone  la
fruibilita'  e  la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio
nazionale,  definendo  un  sistema  tariffario  certo,  trasparente e
basato  su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi
di  utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in
materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
Il   sistema  tariffario  deve  altresi'  armonizzare  gli  obiettivi
economico-finanziari  dei  soggetti  esercenti  il  servizio  con gli
obiettivi  generali  di  carattere sociale, di tutela ambientale e di
uso efficiente delle risorse.
   2.  Per  la  privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', ivi
compreso  ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito, il
Governo  definisce  i  criteri  per  la  privatizzazione  di ciascuna
impresa  e  le  relative  modalita'  di dismissione e li trasmette al
Parlamento  ai  fini  dell'espressione  del  parere  da  parte  delle
competenti Commissioni parlamentari.

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.