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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1995, n. 473

Regolamento concernente l'articolazione in divisioni e la determinazione delle dotazioni organiche della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/11/1995
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 30-11-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  del  tesoro  31  gennaio  1973,  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  con  il  quale  e'  stato
provveduto alla strutturazione degli uffici in  cui  si  articola  la
Ragioneria generale dello Stato; 
  Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
  modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
1, comma  17,  relativo  all'istituzione  della  ragioneria  centrale
presso il Ministero dei trasporti e della navigazione; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  all'organizzazione  della
predetta ragioneria centrale e  alla  determinazione  delle  relative
dotazioni organiche di personale; 
  Vista la nota in data 11  luglio  1994,  n.  1734/94/7.517  con  la
quale, tra l'altro,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per la funzione pubblica - U.O.P.A.  ha  manifestato  il
proprio avviso in ordine all'articolazione in divisioni del  predetto
ufficio  e  alla  determinazione  del  contingente  di  personale  da
assegnare; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 6 ottobre 1994, n. 12/94; 
  Considerato  che  l'articolazione   in   cinque   divisioni   della
ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, da un lato,  costituisce  di  per  se'  contrazione  del
numero di divisioni (sei) in precedenza operanti presso le  soppresse
ragionerie centrali e, dall'altro, appare confacente alle esigenze di
funzionalita' dell'ufficio, tenuto conto  che  l'art.  1,  comma  12,
della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ha  previsto  una  nuova
organizzazione del Ministero dei trasporti e  della  navigazione  che
non potra' non  riflettersi  anche  sull'attivita'  della  ragioneria
centrale; 
  Ritenuto che per  l'attuazione  degli  interporti  e  del  connesso
trasporto intermodale, il Ministero dei trasporti e della navigazione
dovra' provvedere, tra l'altro, alla erogazione di contributi nonche'
agli investimenti  finalizzati  alla  realizzazione  e  all'esercizio
delle infrastrutture  interportuali  e  che,  pertanto,  al  fine  di
assicurare un adeguato controllo su tutti i finanziamenti disposti su
capitoli di pertinenza si rende indispensabile l'istituzione  di  una
apposita  divisione,  cui  affidare   compiti   di   verifica   sulla
legittimita' e proficuita' delle spese sostenute; 
  Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in  data
2 agosto 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e  determina
le dotazioni organiche di personale della ragioneria centrale  presso
il Ministero dei trasporti e della navigazione, istituita e  definita
di maggiore importanza dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. 
 
                                  AVVERTENZA: 
 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo. 
            -  La   legge   n.   427/1985   reca   disposizioni   sul
          riordinamento della Ragioneria generale dello Stato. 
            -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge   n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (soppressa). 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
            -  Il   D.Lgs   n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   publbiche   e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
            - La legge n.  537/1993  reca  interventi  correttivi  di
          finanza pubblica. Si trascrive il teso dei commi  12  e  17
          del relativo art. 1: 
              "12. L'organizzazione del  Ministero  dei  trasporti  e
          della navigazione e' articolata in: 
              a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti  finali
          in  relazione  alle  funzioni  in  materia   di   trasporti
          terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di
          quella  lacuale,  e  navigazione  aerea,  in   numero   non
          superiore a tre, nonche' per l'assolvimento di  compiti  di
          indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne  in
          ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita'; 
              b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali. 
              13.-16. (Omissis). 
              17.  Presso  il  Ministero  dei   trasporti   e   della
          navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente
          dal Ministero del tesoro definita  di  maggiore  importanza
          cui e' preposto un dirigente  generale  di  livello  C  del
          ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale  dello
          Stato. L'organizzazione e le relative  dotazioni  organiche
          sono determinate  con  regolamento  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  un
          mese dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          eslcudendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del
          bilancio dello Stato". 
 
          Nota all'art. 1: 
            - Per il testo del comma 17 dell'art. 1  della  legge  n.
          537/1993 si veda in nota alle premesse.