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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 agosto 1995, n. 413

Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal: 18-10-1995
al: 23-10-1995
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                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           DI CONCERTO CON 
     I MINISTRI DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E 
                   DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO 
  Visto l'art. 1, comma  5,  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
istitutiva del Ministero dell'ambiente; 
  Visto il regolamento CEE n. 880/19 del Consiglio del 23 marzo 1992,
concernente un sistema comunitario di assegnazione di un  marchio  di
qualita' ecologica; 
  Visto l'art. 9 del predetto regolamento,  in  base  al  quale  ogni
Stato membro deve designare un organismo competente per  l'esecuzione
dei compiti previsti dal regolamento stesso; 
  Visto il decreto-legge 6  luglio  1993,  n.  216,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  9  agosto  1993,  n.  294,   concernente
"Adempimenti finanziari  per  l'attuazione  del  regolamento  CEE  n.
800/19 del Consiglio sul marchio di qualita' ecologica-Ecolabel"; 
Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993,
  concernente un sistema di adesione  volontaria  delle  imprese  del
  settore industriale ad un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e
  audit; 
Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni 
Stato membro deve designare un organismo competente per  l'esecuzione
dei compiti previsti dal regolamento stesso; 
  Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1,  lettera
a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito  in  legge
del 21 gennaio 1994,  n.  61,  recante  "Disposizioni  urgenti  sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione  dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)". 
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70, concernente:  "Norme  per  la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria  e
di sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema  di
ecogestione e di audit ambientale"; 
  Considerato che si deve provvedere  all'istituzione  dell'organismo
competente, nonche' agli  adempimenti  relativi  ai  procedimenti  di
assegnazione  del  marchio  di  qualita'  ecologica  e  di   adesione
volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione  e  audit,  ferme
restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in  quanto
immediatamente applicabili; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 20 luglio 1995; 
  Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui e' stata
data  comunicazione  preventiva  dello  schema  di   regolamento   al
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
              Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente il  Comitato  per
il marchio comunitario di qualita' ecologica dei prodotti  e  per  il
sistema comunitario di ecogestione e  audit,  in  seguito  denominato
"Comitato". 
  2. Il Comitato e' l'organismo competente previsto dall'art.  9  del
regolamento  n.  880/92/CEE  del  Consiglio  del   23   marzo   1992,
concernente un sistema comunitario di assegnazione di un  marchio  di
qualita'  ecologica,  di   seguito   denominato   come   "Regolamento
comunitario Ecolabel". 
  3.  Il  Comitato  e'  altresi'  l'organismo   competente   previsto
dall'art. 18 del regolamento n.  1836/93/CEE  del  Consiglio  del  29
giugno 1993, concernente  l'adesione  volontaria  delle  imprese  del
settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit,
di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit". 
  4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti  CEE  n.
880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di  relativa
attuazione e dal presente regolamento. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 1, comma 5,  della  legge  8  luglio
          1986, n. 349 (Istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          norme in materia di danno ambientale) e' il  seguente:  "5.
          Il Ministero promuove e cura l'adempimento  di  convenzioni
          internazionali,   delle   direttive   e   dei   regolamenti
          comunitari   concernenti   l'ambiente   e   il   patrimonio
          naturale". 
            - Il testo dell'art. 01, comma 1, lettera f), del D.L.  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito con legge del 21  gennaio
          1994, n. 61, e' il seguente: 
            "1.  Ai  fini  del   presente   decreto,   le   attivita'
          tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle  funzioni
          pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono: 
            a) - e) (omissis); 
            f) nella promozione della ricerca e della  diffusione  di
          tecnologie  ecologicamente  compatibili,  di   prodotti   e
          sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al
          fine   dell'esercizio   delle   funzioni   relative    alla
          concessione  del  marchio  CEE  di  qualita'  ecologica   e
          all'attivita' di auditing in campo ambientale;". 
            - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del  D.L.  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito con legge del 21  gennaio
          1994, n. 61, e' il seguente: 
            "1. E' istituita l'Agenzia nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente (ANPA), che svolge: 
            a) le attivita' tecnico-scientifiche di cui all'art.  01,
          comma 1, di interesse nazionale;". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.