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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 agosto 1995, n. 413

Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal:  18-10-1995 al: 23-10-1995
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Visto il regolamento CEE n. 880/19 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;
Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;
Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel";
Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni
Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;
Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".
Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";
Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonché agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualità ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili;
Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui è stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel".
3. Il Comitato è altresì l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit".
4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: "5.
Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale".
- Il testo dell'art. 01, comma 1, lettera f), del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge del 21 gennaio 1994, n. 61, è il seguente:
"1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:
a) - e) (omissis);
f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con legge del 21 gennaio 1994, n. 61, è il seguente:
"1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:
a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 01, comma 1, di interesse nazionale;".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.