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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 aprile 1995, n. 392

Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/10/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2015)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-10-1995
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
  Considerata la necessita' di emanare, sulla base di quanto previsto
dall'art.  7,  commi  3  e  7  della  suddetta  legge, il regolamento
sull'organizzazione, il funzionamento,  la  gestione  finanziaria  ed
economico-patrimoniale   degli  istituti  italiani  di  cultura,  che
disciplini anche le modalita' di gestione dei fondi di scorta  e  del
loro  adeguamento  mediante  utilizzo  delle  entrate ordinarie degli
istituti stessi;
  Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 15 aprile 1993;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata in data 7 marzo 1995;
  Considerata l'opportunita' di  far  coincidere  l'operativita'  dei
fondi  scorta  di  cui  al  titolo IV del regolamento con la scadenza
dell'autorizzazione al ricorso al credito  bancario  da  parte  degli
istituti  di  cultura,  di  cui all'art. 19, comma 12, della suddetta
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
                            A D O T T A:
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Applicabilita' del presente regolamento
  1. Il presente regolamento si applica  agli  istituti  italiani  di
cultura   all'estero  ed  alle  loro  sezioni,  costituiti  ai  sensi
dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e  dell'art.
7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
  2.  Nel  presente  regolamento per istituti e per sezioni, anche al
singolare, si intendono gli istituti e le  loro  sezioni  di  cui  al
precedente comma.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n. 401/1990, reca: "Riforma degli istituti
          italiani di cultura e interventi per  la  promozione  della
          cultura e della lingua italiana all'estero".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 12  del  R.D.  n.  740/1940  e'  il
          seguente:
             "Art.  12.  -  Alla  fondazione  di istituti italiani di
          cultura  all'estero,  aventi  il  fine   di   favorire   la
          diffusione  della  lingua  e  della  cultura  italiana e lo
          sviluppo delle relazioni intellettuali  dell'Italia  con  i
          Paesi  stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro
          per  gli  affari  esteri  di  concerto   con   quelli   per
          l'educazione  nazionale  e  per  le  finanze. Con lo stesso
          decreto  e'  approvato  il  relativo  statuto   e   fissato
          l'eventuale assegno a carico dello Stato.
             Il  Ministero  degli  affari  esteri ha pure facolta' di
          sussidiare   istituti   italiani   di   cultura   esistenti
          all'estero, i quali per i fini, l'ordinamento e l'attivita'
          loro siano stimati degni di incoraggiamento".
             -  Il  testo  dell'art.  7 della legge n. 401/1990 e' il
          seguente:
             "Art. 7  (Istituti).  -  1.  Gli  istituti  attendono  a
          compiti  di  promozione  e diffusione della cultura e della
          lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede.
             2. Gli istituti, per il perseguimento delle finalita' di
          cui alla presente legge,  sono  dotati,  nel  quadro  della
          funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d)
          del   comma   1  dell'art.  3,  di  autonomia  operativa  e
          finanziaria; la  loro  gestione  finanziaria  e'  soggetta,
          sulla  base  dei  bilanci  annuali, al controllo consuntivo
          della Corte dei conti.
             3.  I  criteri  generali   dell'organizzazione   e   del
          funzionamento   degli   istituti   sono   stabiliti  in  un
          regolamento emanato con decreto del Ministro,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro per la
          funzione pubblica. Tale  regolamento  disciplina  anche  le
          modalita'      della      gestione      finanziaria      ed
          economico-patrimoniale  degli  istituti,   fermo   restando
          l'obbligo   per   gli   istituti   stessi   di  trasmettere
          annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del  tesoro,
          tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare
          competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione
          sull'attivita' svolta.
             4.   Il   Ministro  assegna  annualmente  una  dotazione
          finanziaria a  ciascun  istituto,  a  tal  fine  ripartendo
          l'apposito stanziamento di bilancio.
             5.  Gli  istituti  sono istituiti nelle capitali e nelle
          principali  citta'  degli  Stati  con  i   quali   l'Italia
          intrattiene  relazioni  diplomatiche. Essi sono istituiti o
          soppressi  con  decreto  del  Ministro,  nei  limiti  delle
          risorse  finanziarie  previste  nell'apposito  capitolo  di
          bilancio del Ministero.
             6. Per specifiche attivita' o settori  di  studio  e  di
          ricerca,  e comunque per finalita' di promozione culturale,
          ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana,
          gli istituti  possono  creare,  previa  autorizzazione  del
          Ministro,  di  concerto con il Ministro del tesoro, sentita
          l'autorita' diplomatica competente per territorio,  proprie
          sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui
          personale  sono  a  carico degli istituti fondatori. I capi
          delle sezioni sono nominati dai  direttori  degli  istituti
          tra gli addetti agli istituti stessi, di cui alla tabella A
          allegata  alla presente legge. Della gestione finanziaria e
          patrimoniale  rispondono   i   direttori   degli   istituti
          fondatori.
             7. Presso ogni istituto e' istituito un fondo scorta per
          l'effettuazione  dei  pagamenti  delle  spese necessarie al
          funzionamento  dell'istituto  stesso,  il   cui   ammontare
          iniziale  e' disposto con decreto del Ministro, di concerto
          con il Ministro del  tesoro,  valutate  le  esigenze  degli
          istituti  interessati,  anche  sulla  base  dei  consuntivi
          presentati  negli   anni   precedenti.   A   carico   delle
          disponibilita'  iscritte  al  capitolo  2652 dello stato di
          previsione del Ministero  per  l'anno  finanziario  1991  -
          disponibilita'  che  vengono  all'uopo  aumentate, nel solo
          anno 1991, di  lire  450  milioni  -  viene  costituito  il
          predetto  fondo  scorta,  da iscrivere in apposito capitolo
          dello stato di previsione del Ministero denominato:  "Fondo
          a  disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed
          all'attivita' degli istituti di cultura". Le  modalita'  di
          gestione  dei  fondi scorta e del loro adeguamento mediante
          utilizzo delle entrate ordinarie  degli  istituti  verranno
          disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente
          articolo".