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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995, n. 376

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/9/1995
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-9-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare,  l'art.
50,  il  quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4,
comma 5, della legge 9 marzo 1989,  n.  86,  possono  essere  emanate
norme    regolamentari    per    rivedere    la   produzione   e   la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e  non,  anche
se disciplinati con legge;
  Vista  la  legge  9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e  sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
  Visto  l'art.  17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge  30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109,  recante
attuazione   delle   direttive   85/395/CE  e  89/396/CE  concernenti
l'etichettatura, la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari;
  Vista  la  legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati;
  Ritenuta la necessita' di modificare alcune norme  della  legge  23
agosto  1993,  n.  352,  allo  scopo  di conformare la disciplina dei
funghi epigei ai principi e  alle  norme  di  diritto  comunitario  e
assicurare la tutela della salute umana;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 15 dicembre 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 giugno 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, della sanita' e del bilancio e della programmazione
economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ispettorati micologici
            Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352
  1.  Il  Ministero  della  sanita'  stabilisce, con proprio decreto,
entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il  rilascio  dell'attestato
di micologo e le relative modalita'.
  2.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle  aziende  USL,  uno  o
piu'   centri   di   controllo   micologico   pubblico   (ispettorati
micologici).
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge  23  agosto
          1993,  n.    352  (Norme  quadro  in  materia di raccolta e
          commercializzazione   dei   funghi   epigei    freschi    e
          conservati), e' il seguente:
             "Art.  9.  -  1.  Al  fine  della  tutela  della  salute
          pubblica, le regioni, entro un anno dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente legge, organizzano, nell'ambito
          delle  unita'  sanitarie  locali,  uno  o  piu'  centri  di
          controllo  micologico  pubblico  (ispettorati  micologici),
          avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo
          l'instaurazione di rapporti  di  lavoro  dipendente,  delle
          associazioni  micologiche  e  naturalistiche  di  rilevanza
          nazionale o regionale".