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LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

note: Entrata in vigore della legge: 28/9/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/09/1995)
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Testo in vigore dal:  11-9-1995
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Art. 9

1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.
((1))
2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il comma 1 del presente articolo.