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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal: 31-8-1995
al: 28-10-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni dirette a modificare e ad integrare la vigente normativa
in  materia  di  interventi  a  favore  delle  zone colpite da eventi
alluvionali nel mese di novembre 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
del  bilancio  e  della  programmazione economica, delle finanze, dei
lavori  pubblici  e  dell'ambiente  e  per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  Interventi di modifica delle disposizioni previste dall'articolo
  3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
                           modificazioni.

  1.  Al  comma  3  dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995,  n.  35,  e successive modificazioni, le parole: "120 miliardi"
sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi".
  2.  Al  comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n.  35,  e  successive  modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "200 miliardi".
  3.  All'articolo  3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, e' aggiunto in fine il seguente comma:
  "3-bis.  Per  le  finalita'  del  presente articolo la Cassa per il
credito  alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata
ad  utilizzare  anche  una  quota  dell'ammontare  massimo di lire 30
miliardi  della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3,
comma 1, della presente legge.".
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire
35  miliardi,  si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al
comma  4  dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni.