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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 312

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/08/1995.
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Testo in vigore dal: 13-8-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 75 della Costituzione;
  Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
  Visti  gli  atti,  trasmessi  in  data  21 luglio 1995 dall'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte  di  cassazione,  relativi
alla  proclamazione  del risultato del referendum indetto con decreto
del Presidente della  Repubblica  5  aprile  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione della
lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma,
della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  sulla  costituzione  delle
rappresentanze sindacali aziendali;
  Ritenuta la necessita' di prorogare il termine di entrata in vigore
della predetta abrogazione, al fine di  opportunamente  riorganizzare
il settore in questione e di evitare soluzioni di continuita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  85
dell'11 aprile 1995, e' abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a ):
"  a)  delle  associazioni  aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative  sul   piano   nazionale;",   nonche'   lettera   b),
limitatamente  alla  lettera  "  b)", alle parole "non affiliate alle
predette confederazioni" e alle  parole  "nazionali  o  provinciali",
della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della liberta'
e  dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
  2. L'abrogazione di cui al comma  1  ha  effetto  decorsi  sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  TREU, Ministro del lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO