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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 253

Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 352 (in G.U. 25/08/1995, n.198).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1995)
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Testo in vigore dal: 26-8-1995
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                               Art. 1.
              (( (Abolizione degli esami di riparazione
                      e di seconda sessione).))
((1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:
    a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione
secondaria   superiore,   ivi  compresi  gli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore all'estero;
    b)  gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza
di maestro d'arte.
  2.  Nel  testo  unico  approvato  con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 74, il comma 6 e' abrogato;
    b) all'articolo 74, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  '7-bis.  La  determinazione  delle  date di inizio e di conclusione
delle lezioni ed il calendario delle festivita' di cui ai commi 5 e 7
devono  essere  tali  da consentire, oltre allo svolgimento di almeno
200  giorni  di  effettive  lezioni, la destinazione aggiuntiva di un
congruo  numero  di  giorni  per lo svolgimento, anche antimeridiano,
degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1.';
    c)  all'articolo 193, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: 'Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del
consiglio  di  classe  non  possano  essere  valutati, per malattia o
trasferimento   della  famiglia,  sono  ammessi  a  sostenere,  prima
dell'inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico  successivo, prove
suppletive  che  si  concludono  con  un giudizio di ammissione o non
ammissione alla classe successiva.';
    d) all'articolo 193, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  '4.  Gli  esami  di  idoneita' di cui all'articolo 192, comma 1, si
svolgono in un'unica sessione estiva.';
    e) all'articolo 194, comma 1, l'ultimo periodo e' abrogato;
    f) all'articolo 196, il comma 2 e' abrogato)).