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DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 253

Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 352 (in G.U. 25/08/1995, n.198).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/1995)
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Testo in vigore dal:  29-6-1995 al: 25-8-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, nonché l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:
a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;
b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.
2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.
3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 74;
b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 193;
c) il comma 4 dell'articolo 193;
d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;
e) il comma 2 dell'articolo 196.