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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 240

Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 337 (in G.U. 16/08/1995, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal: 1-1-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per
la  cellulosa  e  per  la carta (ENCC), disposta dal decreto-legge 27
agosto  1994,  n.  513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 595;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del   tesoro   e   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero, di concerto con i
Ministri  delle  finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) e' soppresso;
le procedure liquidatorie dell'ENCC e delle societa' controllate sono
unificate  in capo al commissario liquidatore dell'ENCC; le posizioni
creditorie  e  debitorie  facenti  capo  alle societa' controllate in
liquidazione  coatta  amministrativa  restano regolate dagli articoli
194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2.  I  curatori delle procedure liquidatorie relative alle societa'
controllate   provvedono   entro   i  successivi  quindici  giorni  a
consegnare   al   commissario  liquidatore  dell'ENCC  la  situazione
relativa alle rispettive procedure liquidatorie, aggiornata alla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, al fine di consentire il
completamento  della  liquidazione unificata di cui al comma 1, entro
il  termine  di  cui  all'articolo  4,  comma 1, del decreto-legge 27
agosto  1994,  n.  513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 595.
  2-bis. Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali
il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato sullo
stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata.
  3.  Entro  il 31 dicembre 1998 il commissario liquidatore redige il
rendiconto  della  liquidazione unificata; il saldo della gestione e'
attribuito  al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
-  Ispettorato  generale  enti disciolti, che provvede agli eventuali
adempimenti residuali. ((3))
  4.  L'ammontare  massimo  di  cui  all'articolo  3,  comma  8,  del
decreto-legge  27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, e' elevato di lire 30 miliardi.
  5. Gli atti compiuti per la liquidazione dell'ENCC e delle societa'
controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte
di  registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro
tributo.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  23  dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 45, comma
26)  che  il  termine  di  cui  al comma 3 del presente articolo puo'
essere  prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo
non  superiore  ad  un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.