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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n. 513

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/8/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 595 (in G.U. 28/10/1994, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1995)
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Testo in vigore dal:  29-8-1994

Art. 4

1. Il piano di liquidazione di cui all'articolo 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate, entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione del piano medesimo.
Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane in carica solo per il completamento dell'esecuzione del piano relativo alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996.
2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.