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LEGGE 31 maggio 1995, n. 233

Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

note: Entrata in vigore della legge: 1/7/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1995 al: 14-8-1996
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Fino al riordinamento dell'attività spaziale nazionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) è sottoposta alle disposizioni della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'ASI decadono dall'incarico; dalla stessa data sono altresì sciolti gli organi consultivi dell'ente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ASI è affidata a un amministratore straordinario di riconosciuta autorevolezza, di elevata capacità manageriale e competenza scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere sulla proposta di nomina ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
L'amministratore straordinario esercita le funzioni attribuite dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale. L'amministratore straordinario, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ASI, può nominare, per il periodo di durata della sua carica, fino a due direttori esecutivi, definendone le funzioni e i compiti relativi.
L'amministratore straordinario, tra le priorità, conclude l'iter dei provvedimenti relativi al personale, previsti dagli articoli 1, comma 5, 16 e 19 della citata legge n. 186 del 1988, non ancora pienamente attuati. L'amministratore straordinario avvia le procedure concorsuali per il completamento della pianta organica.
4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al rinnovo dei componenti il collegio dei revisori dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 30 maggio 1988, n. 186. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dell'amministratore straordinario di cui al comma 3 del presente articolo, fatte salve le competenze attribuite alla Corte dei conti dalla legislazione vigente. I componenti del collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica contestualmente all'amministratore straordinario.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge 30 maggio 1988, n. 186 (Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana):
"Art. 1 (Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana). - 1. È istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI), di seguito anche denominata Agenzia.
2. L'ASI ha personalità giuridica di diritto pubblico: ha sede in Roma; è sottoposta alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
3. L'ASI succede nei rapporti relativi alle attività svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sulla base delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la gestione del Piano spaziale nazionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro per
i quali si applicano le norme di cui all'art. 19.
4. Sono trasferiti all'ASI gli impianti e le strutture del CNR per l'espletamento dei compiti ad esso precedentemente affidati dal CIPE in materia spaziale.
5. Gli atti compiuti dall'ASI per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di diritto privato".
"Art. 12 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.
2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il coordinamemto delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione statale. Il presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri due membri sono designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.
5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'ASI.
7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione".