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DECRETO-LEGGE 2 giugno 1995, n. 219

Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/6/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1996)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-6-1995
al: 2-8-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  fronteggiare  le  maggiori  spese  sostenute dalle
unita' sanitarie locali  negli  anni  1993-1994,  per  accelerare  le
procedure  di  approvazione  dei  progetti di edilizia sanitaria, per
finanziare le borse di studio dei medici specializzandi, nonche'  per
garantire   la   piena   efficienza   e   funzionalita'  dei  servizi
dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
del bilancio e della  programmazione  economica,  dell'universita'  e
della  ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                Finanziamento oneri di parte corrente
                  del Servizio sanitario nazionale
  1. Per fronteggiare le maggiori  occorrenze  finanziarie  di  parte
corrente  del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994,
la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle  regioni
finanziamenti   entro   il  limite  massimo  degli  importi  indicati
nell'allegata tabella A.
Con determinazione del direttore  generale  della  Cassa  depositi  e
prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di
cui  alla  predetta tabella A, si provvede alla concessione dei mutui
ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di  cui  la
seconda  non  puo'  essere  concessa  prima del 30 settembre 1995. La
regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai
sensi  dell'articolo  34,  comma  3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1,  del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
  2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del  comma
1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica
della  spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  la  differenza  deve
essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  3.  I  mutui  di  cui  al  comma  1,  aumentati  degli interessi di
preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e  prestiti  dal
Ministero   del   tesoro  in  20  annualita'  posticipate  decorrenti
dall'anno successivo a quello della somministrazione.  All'onere  per
l'ammortamento  dei  mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere
dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo  della  proiezione  per
gli  anni  1996  e  1997  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.