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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 196

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 11-6-1995
al: 26-6-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'articolo 3;
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
  Acquisiti  i pareri degli organismi di rappresentanza del personale
militare;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
                              E M A N A
                  Il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente,
            dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti
  Nelle  Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono
istituiti  i  seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle
dotazioni organiche vigenti:
    a) ruolo dei volontari di truppa;
    b) ruolo dei sergenti;
    c) ruolo dei marescialli;
    d) ruolo dei musicisti.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce al  Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare le leggi e di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
             - La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca:  "Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
          n.  5,  recante autorizzazione di spesa per la perequazione
          del trattamento economico dei sottufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di  giudicati,   nonche'   perequazione   dei   trattamenti
          economici  relativi  al  personale  della  altre  forze  di
          polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del
          rapporto di impiego delle Forze di polizia e del  personale
          delle  Forze  armate nonche' per il riordino delle relative
          carriere, attribuzione e trattamento economici".
             - La legge 29 aprile 1995,  n.  130,  reca:  "Delega  al
          Governo  in  materia  di  procedure  per  la disciplina del
          rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere,  delle
          attribuzioni  e  dei  trattamenti  economici delle Forze di
          polizia e delle Forze armate".